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Scuola/ Aboliamo l’Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori?


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NO GRAZIE !!!

ADERISCI ALLA PETIZIONE ONLINE – Bari – L’art. 18 della legge del 20 maggio 1970 ( denominata Statuto dei Diritti dei Lavoratori), recita: “ il Giudice con sentenza dichiara inefficace il licenziamento o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ed ordina al datore di lavoro di stabilimento che occupa più di 15 dipendenti di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro” .

L’art. 18 sostiene anche che il Giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore pari alla retribuzione ed ai contributi assicurativi persi, dal giorno del licenziamento fino al suo reintegro. Il lavoratore ingiustamente licenziato e reintegrato, può richiedere il risarcimento pari a 15 mensilità rinunciando alla reintegrazione sul lavoro.

E’ noto che i Contratti Nazionali di Lavoro stabiliscono che tutti i lavoratori possono essere licenziati per le seguenti mancanze : insubordinazione ai superiori; sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento; lavorazione senza permesso di lavori nell’azienda per conto proprio o conto terzi, anche di lieve entità; rissa nello stabilimento; abbandono del posto di lavoro; assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni; condanna ad un a pena detentiva; recidiva nelle mancanza di più lieve entità; furto in azienda; fumare in azienda dove è espressamente vietato.

Oltre ai licenziamenti per mancanze disciplinari, in base alle leggi esistenti, i datori di lavoro possono licenziare per cause economiche a seguito di ristrutturazione aziendale, per mancanza di lavoro, motivi tecnici o organizzativi, riducendo il personale e mettendo in mobilità i lavoratori.

Nel pubblico Impiego e quindi anche nella Scuola , l’art. 55, c.2 del d.lgs. 165/2001, novellato dal d.gls. 150/2009 (c.d. RIFORMA BRUNETTA) all’art. 55 quater, Capo V , prevede   la massima sanzione del licenziamento nei seguenti casi:

  1. falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia. In questo caso il licenziamento è senza preavviso;
  2. assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;
  3. ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio;
  4. falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
  5. reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;
  6. condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. Anche in questi ultimi tre casi il licenziamento è senza preavviso.

Come possiamo notare, è evidente che i CCNL e le leggi Italiane non impediscono a nessun datore di lavoro di licenziare se esiste un credibile e documentato motivo. Di conseguenza è lecito chiedersi: perché insistere per abolire l’art. 18?

Stiamo parlando di abolire l’art. 18 per dare la possibilità alle forze reazionarie ostili alla democrazia sui posti di lavoro di licenziare il lavoratore/lavoratrice, discriminandoli!

Si ha l’intenzione di licenziare il lavoratore che sciopera? La lavoratrice rimasta in stato di gravidanza? Il sindacalista impegnato sul posto di lavoro? Quello che non c’è la fa a seguire dei ritmi di lavoro impossibili? Quello che si è ammalato? Quello che manifesta idee politiche diverse da quelle volute dal datore di lavoro? Quello che ha il coraggio di pretendere i dispositivi di sicurezza a tutela della propria e altrui integrità fisica? Quello che non accetta i soprusi di una economia che travalica i diritti sociali e mette la persona al servizio di una produzione senza etica?

Le R.S.A. Cisal scuola, le RSU Cisal scuola, la Direzione della Cisal scuola della Puglia, unitariamente riuniti e fermamente convinti della mancanza di alcun nesso tra minore tutele e maggiore occupazione, tutt’altro, dicono:

NO ALL’ABOLIZIONE DELL’ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI;

invitano il Governo ad estendere la tutela dei diritti sociali e quindi dell’art. 18 anche alle piccole aziende, nella consapevolezza che i diritti sanciti dallo Statuto dei lavoratori sono diritti “conquistati” e non concessi!!!

Crescita e lavoro, sono i veri problemi del paese, che necessitano di :

  • un piano per la crescita
  • un piano per il lavoro
  • un piano per ridurre il debito.

Bari, settembre 2014

  • RSA Cisal Scuola PUGLIA
  • RSU Cisal Scuola PUGLIA
  • CISAL SCUOLA per la PUGLIA

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Prof. Vincenzo Servedio

Segr. Gen. Cisal Scuola Puglia

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